Cerca
Close this search box.
Logotipo Società
Amministrazione Srl News Nuovi limiti alle compensazioni
Amministrazione Srl News Nuovi limiti alle compensazioni

Nuovi limiti alle compensazioni

L’art. 3 D.L. 124/2019 modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR.

Tali disposizioni introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI


Oggetto


Per importi superiori a € 5.000 (1):

  • Credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva
  • Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
  • Crediti relativi all’Irap.

Utilizzo


La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo).

Servizi telematici – Agenzia Entrate


Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (4) sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Decorrenza


Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (modelli dichiarativi 2020) (3).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI


Mancata esecuzione della delega (2)


Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.

  • Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997).
  • Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.

Iscrizione a ruolo


L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’art. 19 D. Lgs. 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Note

1. Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a € 5.000, dal 1° giorno dell’anno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale della quale emerge. Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000 annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

2. L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1.01.2020, potrà scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazioni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre, la L. 205/2017 ha previsto un controllo preventivo sulle compensazioni “a rischio”, con possibilità di blocco.

3. I crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. Per i crediti Iva, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.

4. I crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta restano esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Lascia un commento

Categorie News

Articoli recenti

Richiedi maggiori informazioni:

Articoli recenti

Compila il form di seguito per richiedere informazioni: