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Amministrazione Srl La vendita a distanza marketplace, sanatoria sanzioni per errato invio dati
Amministrazione Srl La vendita a distanza marketplace, sanatoria sanzioni per errato invio dati

Vendita a distanza marketplace, sanatoria delle sanzioni per l’errato invio dei dati

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette la circolare con sanatoria sulla trasmissione dati delle vendite da marketplace.

Pubblicata la circolare sulla disciplina applicabile sino al 31 dicembre 2020 che sostanzialmente consente di beneficiare di una sanatoria “di fatto” per i dati delle vendite da marketplace trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata per problemi tecnici ed operativi: questo è uno dei chiarimenti della circolare 13 pubblicata, 1° giugno 2020, con cui le Entrate hanno chiarito la disciplina applicabile, sino al 31 dicembre 2020, alle vendite a distanza di beni effettuate tramite interfaccia elettronica. L’adempimento, introdotto con l’articolo 13 del Dl 34/19, prevedeva la comunicazione dei primi dati al 31/10/2019 ed ha anticipato parzialmente la piena operatività dal 1° gennaio 2021 della direttiva 2017/2455 con cui la responsabilità per il versamento dell’Iva viene estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni.

L’incompleto o errato invio dei dati comporta il recupero dell’Iva, relativa alle vendite a distanza realizzate, in capo al soggetto facilitatore dei servizi di marketplace.
Il fisco ha ritenuto tuttavia sussistere, prima dei chiarimenti della circolare 13/E/20, le obiettive condizioni di incertezza circa l’operatività della normativa, riconoscendo la conseguente disapplicazione della sanzione impropria consistente nel recupero dell’imposta in capo al marketplace: quindi l’errata o incompleta trasmissione dei dati effettuata sino al 31 maggio 2020, non determina il recupero dell’imposta in capo al gestore del marketplace.

L’adempimento previsto dalla normativa italiana introduce una disposizione transitoria che cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (di seguito anche “Direttiva IVA”). In particolare, l’articolo 14-bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA dispone che «Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni».

Pertanto la diposizione estende tale previsione alle «cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo». Infatti la finalità della norma è di coinvolgere le piattaforme nella riscossione dell’IVA sulle vendite on line posto che «Gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all’altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, spesso col ricorso a sistemi di deposito logistico».

In merito all’adempimento richiesto ricordiamo che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativofiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita».

Definizione di fornitore

Per “fornitore” s’intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.
La disposizione introduce una presunzione relativa a carico del soggetto che gestisce le piattaforme, consistente nell’essere considerato debitore dell’IVA dovuta dai fornitori sulle vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi o da Stati membri della Unione europea. La presunzione in commento opera quando il gestore della piattaforma non trasmette, o trasmette in modo incompleto, i dati delle predette operazioni.

Ambito applicativo

Con riguardo all’ambito applicativo soggettivo dei soggetti passivi, distinguendo tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.

I soggetti passivi stabiliti tenuti alla comunicazione sono generalmente i soggetti Iva.

Invece, i “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato” ricomprende sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni diservizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni. Per questi ultimi (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13 comma 1, del Decreto Crescita è necessaria l’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

La circolare precisa che” Alla luce dell’esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione delle piattaforme, si ritiene che le stesse possano comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene. La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non essere a conoscenza del dato complessivo riferibile all’operatore e comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l’intervento “facilitatore” di una piattaforma elettronica. Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cosiddette “sovra soglia”.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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