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Amministrazione Srl Proroga di stato emergenza COVID e nuove misure restrittive
Amministrazione Srl Proroga di stato emergenza COVID e nuove misure restrittive

Proroga stato emergenza COVID e nuove misure restrittive

Amministrazione Srl, con sede a Crema, riporta le nuove regole in materia di emergenza proroga stato emergenza COVID e relative misure restrittive

Con Decreto-Legge del 14.01.2021 n.2, sono state previste ulteriori disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala quanto segue:

– lo stato di emergenza viene prorogato al 30 aprile 2021;
– dal 16.01.2021 fino al 05.03.2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per i quali è prevista la possibilità di spostamenti entro i 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai vari decreti.

Il nuovo DPCM del 14.01.2021 prevede misure che si applicano dal 16.01.2021 al 05.03.2021 come segue:

  1. obbligo di indossare dispositivi di protezione nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento;
  2. obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  4. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato la distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto dei protocolli e delle linee guide già in essere;
  5. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  6. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi (sempre che la Regione non preveda disposizioni diverse); dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e
    aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
  7. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
  8. dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

– per le attività professionali si raccomanda che:

  • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e rispettato l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
    Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento;
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni;

Le misure previste per le “zone rosse” (tra cui la Lombardia così come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.1.2021 a partire da domenica 17.01.2021) caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono le seguenti:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in “zona rossa” salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito raggiungere le seconde case solo per il nucleo familiare;
  • lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate come di seguito*, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi:

*attività di commercio al dettaglio consentiti

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, tranne quelle individuate di seguito:

*servizi alla persona consentiti:

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

– Le attività produttive industriali e commerciali, sono consentite su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei contenuti dei protocolli e delle misure di contenimento già in essere.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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