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Amministrazione Srl La nuova rendicontazione per il cinque per mille
Amministrazione Srl La nuova rendicontazione per il cinque per mille

Nuova rendicontazione per il cinque per mille

Amministrazione Srl, con sede a Crema, comunica  i nuovi modelli di rendicontazione del cinque per mille e le linee guida per la loro compilazione

 

NUOVA RENDICONTAZIONE PER IL CINQUE PER MILLE

 

Con il decreto n. 488 del 22 settembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del cinque per mille e le linee guida per la loro compilazione, così come previsto dall’art. 16 comma 1 del DPCM 23luglio 2020, che troveranno applicazione a partire dal contributo del cinque per mille
relativo all’anno finanziario 2020.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte.

AMBITO SOGGETTIVO

Le nuove disposizioni in tema di rendicontazione sono rivolte ai soggetti beneficiari così, come individuati dall’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM del 23 luglio 2020 ovvero agli Enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

In via transitoria, nelle more della piena operatività del RUNTS, le nuove disposizioni si applicano a:
Enti del volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/97;
Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 200 n. 383;
Associazioni riconosciute e Fondazioni che operano nei settori di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) del D.lgs. 460/97.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CINQUE PER MILLE (ART. 16 DEL DPCM del 23 Luglio 2020)

L’art. 16 del DPCM 23 luglio 2020 ha previsto:
a) l’obbligo a carico dei soggetti beneficiari del cinque per mille, indipendentemente dall’ammontare percepito, di redigere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 12 mesi dalla ricezione delle somme;
b) l’obbligo di trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rendiconto e la relazione illustrativa da parte dei soggetti che hanno ricevuto contributi pari o superiori ad Euro 20.000 entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione;
c) l’obbligo per i soggetti beneficiari che hanno percepito somme pari o superiori ad Euro 20.000 di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi 7 giorni al Ministero.

A) OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE: MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I nuovi modelli di rendicontazione e le linee guida pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sono scaricabili dal sito istituzionale del Ministero al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx
Per la rendicontazione del cinque per mille devono essere utilizzati esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il rendiconto è diviso in tre parti: una prima relativa alla “scheda anagrafica e informazioni generali”, una seconda attinente al “rendiconto delle spese sostenute” e una terza inerente ai “giustificativi di spesa”.
In relazione alla terza parte, le linee guida precisano che al rendiconto e alla relazione illustrativa dovrà essere allegato un elenco (anche in forma tabellare) dei giustificativi di spesa, in cui verrà indicato per ciascun documento giustificativo: il numero identificativo, la data di emissione (ove presente); la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille e la data del pagamento.

Si precisa che al rendiconto va allegato solo l’elenco non i singoli giustificativi di spesa. Questi ultimi dovranno essere annullati con la dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del cinque per mille e conservati insieme con il rendiconto e la relazione illustrativa presso la sede per 10 anni.

La relazione illustrativa, redatta in forma discorsiva, si compone invece di due parti: una prima (massimo una pagina) atta a fornire una breve presentazione dell’ente e delle attività da esso svolte e una seconda con la funzione di fornire maggiori informazioni a supporto degli importi indicati nel rendiconto.
Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle singole macro voci che compongono il rendiconto e delle informazioni ad esse collegate da fornire nella relazione illustrativa si rinvia alle linee guida.

Spese rendicontabili

In relazione alle spese rendicontabili, le nuove linee guida precisano che una spesa per essere ammissibile deve
essere:
coerente con le finalità statutarie perseguite dall’ente;
pertinente con le attività statutarie svolte;
effettiva ovvero realmente pagata;
comprovabile da apposita documentazione;
tracciabile. I pagamenti di ciascuna spesa devono essere comprovati da una documentazione idonea a garantirne la tracciabilità;
contabilizzata. La spesa deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto beneficiario;
legittima ovvero conforme alla normativa in materia di cinque per mille.

Le spese da considerare ai fini della rendicontazione sono quelle sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di recezione del contributo, fatta eccezione per le somme indicate nella macro voce “accantonamento” che dovranno essere sostenute entro 36 mesi dalla data di accredito delle medesime. Tuttavia, sussiste la facoltà per i beneficiari di rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell’agenzia delle entrate dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi con gli importi spettanti.

Le nuove linee guida individuano altre spese che in aggiunta a quelle di pubblicità1 non possono essere rendicontate.

In particolare non sono ammesse:
• le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
• le multe/sanzioni;
• le spese non costituenti esborso finanziario,
• le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività dell’ente da rendicontare.

Le linee guida inoltre precisano che l’IVA è riconoscibile come spesa solo quando e nella misura in cui non è recuperabile e che i pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, ad eccezione degli importi erogati a favore di enti terzi o di proprie articolazioni territoriali/soggetti collegati/ affiliati i quali dovranno essere effettuati sempre con strumenti di pagamento tracciabili.

B) OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come sopra precisato hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa solo i soggetti che hanno ricevuto contributi pari o superiori ad Euro 20.000.

I giustificativi di spesa non devono essere inviati, anche quelli legati alle spese del personale ed alle erogazioni liberali in favore di terzi.

Il rendiconto e la relazione, datati e sottoscritti dal legale rappresentante, devono essere inviati insieme con copia del documento di identità di quest’ultimo tramite pec al seguente indirizzo: rendicontazione5permille@pec.lavoro.gov.it.
Non verranno presi in considerazione i rendiconti trasmessi a mezzo posta.
Nell’oggetto dell’email occorre indicare: il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto e l’anno finanziario di riferimento.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I soggetti che hanno percepito un contributo pari o superiore ad Euro 20.000 hanno l’obbligo di pubblicare il rendiconto e la relazione sul proprio sito web.

Non è soggetto a pubblicazione l’elenco dei giustificativi.

La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la rendicontazione del rendiconto.
Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pec all’indirizzo email sopra indicato la comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto. Nell’oggetto dell’email occorre indicare il codice fiscale dell’ente, la denominazione, la dicitura “pubblicazione rendiconto cinque per mille” e l’anno finanziario di riferimento. Nel testo dell’email occorre invece riportare il link della pagina web nel quale è stato pubblicato il rendiconto.

In ultimo ci preme sottolineare che il cinque per mille dell’anno finanziario 2020 sarà erogato nel corso degli anni 2021, 2022 e del 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che fornisce gli elenchi dei soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto bancario o postale (IBAN) alla stessa Agenzia.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 14 commi 1 e 3 del DPCM del 23 luglio 2020, gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2023 alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2020. 

Al riguardo, i soggetti che hanno già comunicato il loro IBAN in Agenzia delle Entrate non devono inviare un’ulteriore comunicazione, salvo il caso in cui non siano variate le coordinate bancarie del conto sul quale viene accreditato il cinque per mille.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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