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Amministrazione Srl Le novità previste per la conversione in legge del DL liquidità
Amministrazione Srl Le novità previste per la conversione in legge del DL liquidità

Novità previste per la conversione in legge del DL liquidità

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette le novità previste per la conversione in legge del DL liquidità

 

In data 4 giugno 2020 è stato convertito in legge il DL Liquidità.

Di seguito si segnalano le principali novità:

  • riconosciuto per i soggetti Ires che operano nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione  o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019; non è richiesto il pagamento di alcuna imposta sostitutiva e il maggior valore si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita;
  • le società cooperative che applicano l’articolo 2540 cod. civ., hanno la possibilità di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020;
  • per i piani del consumatore e gli accordi di composizione della crisi è stata prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento;
  • per i concordati preventivi e i piani attestati possibilità di presentare ricorso per il c.d. “concordato in bianco” potendo successivamente perfezionare un piano attestato ex articolo 67 L.F. di cui è richiesta la pubblicazione presso il Registro delle imprese;
  • in materia di fallimento esclusa l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19;
  • introdotta una nuova procedura di accesso al “Fondo Gasparrini” che prevede l’automatica sospensione della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta;
  • il credito d’imposta per le partecipazioni a fiere internazionali, riconosciuto dall’articolo 49 D.L. 34/2019 spetta, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Si segnalano, poi, importanti novità riguardanti i finanziamenti alle imprese:

  1. ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni;
  2. importo massimo del finanziamento garantibile, passa da 25.000 a 30.000 euro;
  3. i parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile possono essere il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno 2019.

Si dovrebbe anche avere una forte semplificazione delle procedure, essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione “rafforzata” (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).
Sussistendone i requisiti, chi sarà interessato potrà richiedere l’adeguamento ex post dei prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni). Sarà necessario in tal caso contattare la propria banca per la compilazione di un nuovo modulo contenente la nuova autocertificazione “rafforzata” in fase di predisposizione da parte del Fondo di garanzia Pmi.

Anche con riferimento ai finanziamenti alle imprese per i quali è riconosciuta la garanzia Sace S.p.A. sono state previste numerose modifiche normative, la principale delle quali è rappresentata dalla possibilità di fornire una serie di informazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Si segnala, da ultimo, una rilevante previsione riguardante gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il contagio da Covid-19: viene infatti esclusa la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui siano state rispettate le prescrizioni contenute nei protocolli e linee guida.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e si provvederà a fornire informazioni circa le ulteriori novità in merito.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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