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Amministrazione Srl Anticipazione sulla legge di Bilancio 2021
Amministrazione Srl Anticipazione sulla legge di Bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Amministrazione Srl, con sede a Crema, riporta i punti della Manovra Finanziaria 2021 (legge 178/2020) che riguardano le principali novità normative di particolare interesse per la vostra attività.

  • Misure fiscali
  • Misure per il lavoro
  • Misure agevolative
  • Misure per la liquidità
  • Ulteriori misure: crediti e contributi
  • Altre disposizioni (compensazioni multilaterali crediti e debiti commerciali)
  • Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (comma 266)

Misure fiscali

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali

– esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con la quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap
È estesa al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

IMU

– esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (ovvero alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Rivalutazioni

– Viene estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa anche per l’avviamento e le altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
(Rimane sempre in essere la possibilità di rivalutazione dei beni aziendali ex art 110 DL 104/2020 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.)

– Prorogata al 2021 la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11%.

Novità in materia di IVA
– In tema di IVA, viene disposto che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte:
le cessioni di vaccini anti COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini;
le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
Viene inoltre ridotta dal 22 al 10% l’IVA sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Aggregazioni di imprese

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, viene concessa al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario la possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria.

Locazioni brevi

Dal periodo d’imposta 2021, la cedolare secca al 21% sulle locazioni brevi sarà riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Bonus affitti di unità immobiliari residenziali

Viene assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, nel caso riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Novità per la tassazione delle persone giuridiche

Viene modificato il regime fiscale di ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, concedendo a tali società, previa delibera assembleare, la facoltà di ridurre dal 26% al 12,5% la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale.
Previsto inoltre uno sconto IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dagli enti non commerciali nonché dai trust che esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in alcuni specifici settori.

Sospensione versamenti per federazioni, associazioni e società sportive

Prevista la sospensione fino al 28 febbraio 2021 dei versamenti d’imposta (imposta sul valore aggiunto e redditi) in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, dei contributi previdenziali, e delle ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Lotteria scontrini e cashback

Modificata la disciplina della lotteria degli scontrini, il cui avvio, previsto dal 1° gennaio 2021, è stato prorogato dal decreto Milleproroghe (a febbraio 2021 anche se non ancora ufficiale). Con la modifica si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.
Per il programma cashback, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Altre misure fiscali

– si differisce al 1° luglio 2021 la partenza della plastic tax e al 2022 la sugar tax;
– viene elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione IRPEF pari al 19%;
– viene stabilizzato il bonus 100 euro spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
– si modifica la disciplina dell’ecotassa, eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti;
– viene alleggerito il regime sanzionatorio per chi viola l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
– viene abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
– riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del costo di acquisto di beni strumentali durevoli o per corsi di aggiornamento professionale sostenuti da cuochi professionisti (sia come dipendenti che come lavoratori autonomi). Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.
– per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore di servizio.

Misure per il lavoro

– Sgravi contributivi per favorire l’occupazione giovanile.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi (*), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
(*) 48 mesi per le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi,

– Sgravio contributivo per l’assunzione di donne.

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Contratti a termine

Prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.

Divieto di licenziamento

Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Detto divieto non si applica nelle seguenti ipotesi:
– cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione,
– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali.

Cig Covid ed esonero contributivo

Vengono prolungati di ulteriori 12 settimane gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Tali 12 settimane – gratuite per tutti (a prescindere dalla riduzione del fatturato) – devono essere collocate:
– nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
– nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.
Le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti sopra descritti è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato e applicato su base mensile.
Infine, è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021).

Trattamenti salariali per crisi aziendale

Si dispone la proroga per il 2021 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Contratto di espansione interprofessionale

Prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 previsti dalla normativa vigente). Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
Prevista l’istituzione, con una dotazione finanziaria di 233 milioni di euro per il 2021, del programma nazionale denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Congedo di paternità

Si incrementa da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021. Per il padre lavoratore, viene previsto anche l’astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Misure agevolative

Superbonus 110%
Prevista la proroga della maxi detrazione fino al 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5.
Importante innovazione concerne gli edifici con unico proprietario: con la modifica apportata, vengono ammessi al superbonus anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Altra modifica intervenuta riguarda la definizione di “unità immobiliare funzionalmente indipendente”: una unità immobiliare potrà ritenersi tale qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Viene inoltre previsto che possono accedere al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Si dispone inoltre che il superbonus 110% può essere fruito anche per lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia in favore di portatori di handicap.
Viene altresì previsto che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Si estende poi a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione del superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici.
Viene inoltre previsto che la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici può essere fruita anche nel caso di impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Novità anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Viene precisato che il superbonus spetta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
– 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 8 colonnine.
Per i professionisti viene inoltre chiarito che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.
Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Bonus locazioni

Per le agenzie di viaggio, i tour operator e le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta per locazione di beni a uso non abitativo spetta fino al 30 aprile 2021 (in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020 previsto per le imprese turistiche-ricettive).

Bonus idrico

È stato istituito un bonus idrico di 1.000 euro, riservato alle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio dovranno essere definite dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di febbraio 2021.

Proroga altri bonus edilizi

Confermata la proroga al 31 dicembre 2021:
– del bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
– dell’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, con la doppia aliquota al 65 e al 50%;
– della detrazione IRPEF maggiorata al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia; (la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione).
– del bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti.
– del bonus mobili, che potrà essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Per il bonus mobili, con la proroga arriva l’aumento da 10.000 a 16.000 euro del tetto di spesa ammissibile.

Bonus auto

Viene confermato per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, con importanti novità rispetto al 2020.
Per l’acquisto di auto con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2, il contributo statale è pari a:
– 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
– 1.000 euro in mancanza di rottamazione.

Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici

Viene riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA.

Misure per la liquidità
-Estesa fino al 30 giugno 2021:
la moratoria straordinaria in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia per:

a)le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,
b) i prestiti non rateali con scadenza contrattuale,
c) i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale,

le misure di sostegno finanziario per le PMI previste dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), (già prorogata dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e la “Garanzia Italia” SACE, con l’ampliamento dell’ambito di intervento dello strumento, che potrà rilasciare garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.
La proroga della moratoria, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui del comparto turistico entro il 31 marzo 2021.

-I finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (sostanzialmente i finanziamenti ad imprese danneggiate dal covid nel limite del 25% del fatturato e per valore non superiore a 30.000,00 euro) dalla data di entrata in vigore della presente legge (01/01/2021) possono avere durata fino a quindici anni. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 01/01/20021 può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Ulteriori misure: crediti e contributi

Fondo impresa femminile

È istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La disposizione prevede:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi.

Modalità di attuazione, criteri e termini per la fruizione saranno stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Credito di imposta R&S&I (c. 1051 -1063)

Proroga fino al 2022 e restyling anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019). Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà:
– per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro;
– per gli investimenti in innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
– per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del 15%, fino a un massimo di2 milioni di euro;
– per gli investimenti in design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

Credito formazione 4.0
Prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 ed esteso alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Modificata la normativa del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 120 del decreto Rilancio. Viene anticipato al 30 giugno 2021 il termine previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito.

Mobilità sostenibile
Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile:
– si prevede il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi;
– vengono incrementate di 100 milioni di euro per il 2021 le risorse per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Misure per acquisto di beni strumentali nuovi

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Sono esclusi automezzi di cui all’art. 164, c.1 TUIR
(autovetture promiscue) e beni i cui coefficienti di ammortamento ai fini fiscali siano inferiori al 6.5%. Il credito spetta nella misura del 10%. Elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16  novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Proroga biennale – fino al 31 dicembre 2022 – del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), ..

Ugualmente confermato fino a tutto il 2022 il regime speciale del bonus pubblicità introdotto dal decreto Rilancio per il 2020: per gli anni 2021e 2022, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

Rinnovati anche per gli anni 2021 e 2022 il bonus edicole e il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’art. 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Rifinanziata, con una dote di 370 milioni di euro per l’anno 2021, la Nuova Sabatini e viene estesa a tutte le domande l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.

Altre disposizioni

– L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche e risultanti da fatture elettroniche

– Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (comma 266)

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile (configurano le ipotesi di perdita di capitale) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Con separata comunicazione illustreremo le ipotesi che si configurano nei casi di perdita di capitale e relativi adempimenti assembleari e di obblighi di informativa in nota integrativa.

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021- 2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti (previa domanda) iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata (una sola volta nel triennio) dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla  data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di
contribuzione figurativa e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

– voucher occhiali da vista: riconosciuto a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro annui voucher di importo pari a euro 50 per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive;

– assegno di natalità: riconosciuto per ogni figlio nato o adottato nel 2021 secondo la disciplina prevista dalla L.160/2019;

– bonus abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici: per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contri-buto aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

credito imposta per sistemi di filtraggio acqua potabile: alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un cre-dito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento quali-tativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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