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Amministrazione Srl Il Green Pass obbligatorio per accesso ai luoghi di lavoro
Amministrazione Srl Il Green Pass obbligatorio per accesso ai luoghi di lavoro

Green Pass obbligatorio per accesso ai luoghi di lavoro

Amministrazione Srl, con sede a Crema, comunica la normativa in merito al Green Pass obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha varato le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.
Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali.

IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO

NATURA E DURATA DELL’OBBLIGO

L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.

SOGGETTI DESTINATARI DELL’OBBLIGO

È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

ESCLUSIONE

Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

ONERI DI CONTROLLO

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre.

MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE E CONSEGUENZE

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Solo per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente
a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi
dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Si specifica che, rispetto a quanto sopra esposto, si resta in attesa di futuri precisazioni ministeriali a seguito di cui provvederemo ad aggiornarvi tempestivamente.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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