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Amministrazione Srl Emergenza Covid 19 Il Decreto 16_03_2020 Cura Italia
Amministrazione Srl Emergenza Covid 19 Il Decreto 16_03_2020 Cura Italia

Emergenza Covid 19: Decreto 16/03/2020 “Cura Italia”

DECRETO del 16.02.2020 “CURA ITALIA”


PRINCIPALI MISURE ADOTTATE


In data 16 marzo 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto “Cura Italia” contenente le misure ritenute urgenti per il mese di marzo in riferimento alla crisi “Coronavirus”.

A questo decreto ne dovrebbe seguire un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque punti:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

Si riporta, di seguito, la sintesi delle misure più significative per provvedere nei prossimi giorni all’invio di ulteriori circolari di approfondimento anche in relazione alle altre misure che saranno adottate:


Cassa integrazione in deroga (articoli da 18 a 21)


Le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla possono continuare a richiedere l’integrazione salariale in base al D.L. n. 9/2020 fino a esaurimento fondi.
Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto del D.L. approvato ieri, 16.03.2020, che prevede la possibilità di richiesta della cassa per il periodo dal 23 febbraio fino ad un massimo di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.
Con riferimento, invece, alle aziende in genere prive di strumenti, quindi anche quelle con meno di 5 dipendenti, è confermata la cassa in deroga.
Il decreto, in fine, introduce anche 12 giorni di congedi straordinari e la previsione della malattia in caso di quarantena e sorveglianza domiciliare.
Le modalità operative per accedere alla cassa saranno stabilite dall’Inps.

Congedi per i lavoratori a casa per chiusura delle scuole (articolo 22)


Per i genitori lavoratori con figli dai 12 fino a 16 anni di età è prevista la possibilità di restare a casa durante la sospensione delle attività scolastiche. Il periodo sarà senza riconoscimento di indennità e contributi figurativi, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

È previsto un congedo di 15 giorni per i genitori di figli fino a 12 anni di età ovvero disabili gravi con indennità del 50% della retribuzione e copertura di contributivi figurativi. In alternativa è possibile chiedere il voucher baby sitting di euro 600,00.

Le modalità operative per accedere al congedo e al voucher baby sitting saranno stabilite dall’Inps.

Proroga approvazione bilanci e adeguamenti statutari per enti del terzo settore (articolo 34)


Prorogato al 31.10.2020 il termine di approvazione dei bilanci per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Codice del terzo settore, utilizzando le maggioranze delle assemblee ordinarie, potranno essere effettuate entro il 31.10.2020 anche dalle imprese sociali (il termine era il 30.06.2020).

Sospensione licenziamenti (articolo 45)


Prevista la sospensione di 60 giorni per tutti i licenziamenti “economici”, sia di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) sia di natura collettiva (L. 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23.02.2020.

Un effetto sospensivo è previsto anche per i licenziamenti individuali motivati da giustificato motivo oggettivo (per esempio per soppressione del posto di lavoro).

Fondo di garanzia Pmi (articolo 48)


Per 9 mesi l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sarà gratuito. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni.

Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)


Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro, ****
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo 2020.

****Nb: per contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro


I contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione, (anche) perché con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%. Chi sposta il saldo Iva 2019 di 10mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 30 giugno, è uguale a 160 euro, lo 0,40% in più, per l’ulteriore spostamento fino al 30 luglio 2020, va calcolato sull’importo di 10.160 euro, che è uguale a 40,64 euro, in totale 10.200,64 euro.

Sospensione dei versamenti (articolo 58)


Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020
per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 58)


La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compresi nel periodo tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020 prorogati al 31.05.2020 (in unica soluzione o 5 rate mensili)
, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano:

  • Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
  • Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e vlt
  • Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
  • Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
  • Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
  • Asili nido, servizi assistenza diurna minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e didattici di I e II grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
  • Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
  • Aziende termali, centri benessere
  • Parchi divertimento o tematici
  • Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
  • Servizi trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, funicolari, funivie, cabinovie,
    seggiovie e ski-lift;
  • Noleggio mezzi trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
  • Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • Attività di guida e assistenza turistica
  • Servizi di trasporto merci

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 65)


Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58 e 59)


I compensi percepiti dai soggetti (professionisti, studi associati e agenti) con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articoli 58 e 64)


Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

La decadenza degli atti impositivi prevista per l’anno in corso è prorogata di 2 anni, e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31.12 ma alla fine del 2022.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico a stabilire le modalità.

Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62)


È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi). Le modalità saranno stabilite da apposito decreto.

Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)


Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26 e 93)


È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Le modalità con cui sarà possibile usufruire dell’indennità saranno stabilite dall’INPS.

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)


Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. Risultano pertanto rinviati al 15 aprile 2020 i termini per a proposizione dei ricorsi sia in primo grado che per gli atti successivi.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)


È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)


Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)


Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio spetta ai lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40.000 euro ed è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)


Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Voucher sostitutivi agli spettacoli cancellati e rimborso biglietti aerei, ferroviari e marittimi


Il decreto prevede un voucher (e non un rimborso) per biglietti di spettacoli cinematografici e teatrali e ticket d’ingresso a musei e altri luoghi di cultura, resi inutilizzabili dall’emergenza coronavirus. Tali soggetti avranno 30 giorni di tempo per presentare istanza ai venditori, allegando il
relativo titolo di acquisto e, ottenuto il voucher, avranno un anno di tempo per utilizzarlo.

Saranno, invece, rimborsabili biglietti aerei, ferroviari e marittimi acquistati da soggetti posti in quarantene o che abbiano contratto il coronavirus o che abbiano programmato soggiorni o viaggi all’estero dove sia stato vietato l’ingresso.

Misure per il comparto agricolo


Le misure di sostegno al comparto agricolo sono: o Anticipo Pac. Sale dal 50 al 70% del dovuto la percentuale degli anticipi Pac (politica agricola comune) che le imprese hanno diritto a incassare.
Prestazioni di lavoro di parenti e affini. È stato esteso dal 4° al 6° grado di parentela o affinità il limite entro il quale le prestazioni svolte da parenti o affini in modo occasione di breve periodo (aiuto, mutuo aiuto, obbligazione orale senza compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo e subordinato. o Eccedenze alimentari. Sono stati messi a disposizione fondi per 50 milioni di euro per recuperare le eccedenze alimentari invendute, così da destinarle alle persone indigenti e bisognose.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e provvederà a fornire ulteriori approfondimenti circa le misure adottate con il suddetto decreto e con i successivi decreti e provvedimenti di attuazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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