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Amministrazione Srl Dpcm del 03-11-2020
Amministrazione Srl Dpcm del 03-11-2020

Dpcm del 03.11.2020

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette il Dpcm del 03.11.2020

Il provvedimento firmato il 3.11.2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri prevede nuove misure più stringenti per diverse zone d’Italia individuate su base regionale in relazione al livello di rischiosità
dell’emergenza epidemiologica in vigore a partire dal 5 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

Il provvedimento dispone all’art. 1 misure applicabili su tutto il territorio nazionale e richiama le disposizioni già previste con il precedente DPCM del 24.10.2020. Si prevede in particolare il divieto di
spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 su tutto il territorio nazionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni necessità o motivi di saluti.

In relazione alle cosiddette “zone rosse”, ossia Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte, Calabria, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, l’art.3 del DPCM prevede le seguenti misure:

– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti nella zona “rossa”, nonché all’interno dei medesimi territori e per specifiche parti del territorio regionale che potranno essere individuate, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23*.

Tali attività dovranno comunque restare chiuse nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

* ATTIVITA’ CONSENTITE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO – Allegato 23

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

– sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali ad eccezione di erogazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;

– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro;

– fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza; è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di quelle indicate all’allegato 24, ossia: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;

– i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche
in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

– in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di
    ammortizzatori sociali.

le attività produttive industriali e commerciali sono consentite nel rispetto delle norme e dei protocolli già in essere per il contrasto alla diffusione del virus (art.4).

Per quanto riguarda le zone “arancione” (Liguria, Veneto, Campania, Puglia e Sicilia) l’art. 2 del DPCM prevede:

– divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e maggiori dettagli.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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