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Amministrazione Srl Decreto Ristori Bis misure di sicurezza
Amministrazione Srl Decreto Ristori Bis misure di sicurezza

Decreto Ristori Bis: ulteriori misure di sicurezza

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette le ulteriori misure di sicurezza previste dal Decreto Ristori Bis

E’stato pubblicato sulla G.U. del 09.11.2020 il DECRETO RISTORI BIS contenente ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno delle imprese e i lavoratori.

Di seguito le novità principali:

Art. 1: Rideterminazione del contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
Viene altresì previsto che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

  • 561030-gelaterie e pasticcerie,
  • 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti,
  • 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e
  • 551000-Alberghi,

con domicilio fiscale o sede operativa nella “zona rossa” il contributo a fondo perduto, di cui alla tabella sopra riportata, è aumentato di un ulteriore 50%.

Agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande è riconosciuto nell’anno 2021 un ulteriore contributo a fondo perduto
del 30%. Il contributo sarà erogato previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate con modalità che saranno successivamente individuate.

Art. 2: Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita iva attiva e svolgono come ATTIVITA’ PREVALENTE una tra quelle di cui ai codici Ateco
dell’allegato 2 e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”.

I contributi sono riconosciuti automaticamente per i soggetti che avevano già presentato richiesta per il precedente contributo a fondo perduto senza la necessità di presentare alcuna istanza. La domanda invece
dovrà essere presentata dai soggetti che non vi avevano provveduto precedentemente sulla base delle modalità che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Art. 4: Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Alle imprese operanti nei settori indicati nel sopra riportato allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede
operativa nelle “zone rosse”, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020,
sempre che si sia registrata una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Art. 5: Cancellazione della seconda rata IMU
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree in “zona rossa”.

Art. 6: Proroga del versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano ISA
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato
2 sopra riportati, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree “rosse” è prorogato al 30 aprile 2021 il termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Per tutti gli altri soggetti che esercitano attività economiche non rientranti negli allegati 1 e 2, lo slittamento dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 del termine previsto per il versamento del secondo acconto è riconosciuto solo in presenza di una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Art. 7: Sospensione dei versamenti tributari per ritenute su redditi di lavoro dipendente e Iva in scadenza a novembre 2020
Per i soggetti che esercitano attività indicate nei suddetti allegato 1 con sede sull’intero territorio nazionale e allegato 2 aventi sede nelle “zone rosse” è prevista la sospensione dei termini di versamento che scadono
nel mese di novembre 2020 relativamente a:

  • Ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali sui redditi di lavoro dipendente,
  • Imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 11: Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati
Per i datori di lavoro privati con codici attività di cui all’allegato 1 con sede sull’intero territorio nazionale e all’allegato 2 aventi sede nelle “zone rosse” è prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Il pagamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Art. 12: Misure in materia di integrazione salariale
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19.
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 13: Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree del territorio nazionale “rosse” nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera
durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Art 14: Bonus baby-sitting
Nelle “zone rosse” nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting
nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Art. 15: Fondo per enti del Terzo settore
Istituito un fondo straordinario a favore di enti del Terzo settore (organizzazioni volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale) i cui criteri di ripartizione saranno stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Art.21: Esonero contributo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Per i soggetti di cui all’allegato 3 di seguito riportato è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo retributivo del mese di novembre e dicembre 2020.

Art. 23: Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello
Per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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