DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Approfondimenti relativi il Credito imposta su commissioni pagamenti elettronici
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.
- Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
- L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
- Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.