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Amministrazione Srl Credito imposta per i canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitti d’azienda
Amministrazione Srl Credito imposta per i canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitti d’azienda

Credito d’imposta per canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitti d’azienda

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette quanto segue.

 

È stato pubblicato ieri il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sono state definite le modalità di cessione

  • del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo,
  • del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio.

In entrambi i casi, affinché il credito d’imposta possa ritenersi spettante è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato, salvo che non si proceda alla cessione del credito d’imposta al locatore stesso; in tal caso il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

E’ possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo, in tutto o in parte, ad altri soggetti (tra cui anche istituti di credito e intermediari finanziari) oppure cedendolo al locatore e pagando il canone per la differenza. Il locatore a sua volta potrà decidere se utilizzarlo in compensazione in f24 (ad oggi però non sono ancora stati istituiti i codici tributo da utilizzare) oppure cederlo a sua volta ad altri soggetti, tra cui anche istituti di credito e intermediari.

E’ rilevante sottolineare che la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari sin dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura degli stessi, telematicamente all’Agenzia delle entrate.

I cessionari, in caso di controlli, rispondono esclusivamente per l’utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto.

L’esistenza dei presupposti per poter beneficiare del credito d’imposta e la corretta determinazione dell’ammontare sono invece verificati in capo al soggetto beneficiario, nei confronti del quale verrà effettuato il recupero del credito d’imposta nel caso in cui dovesse risultare non spettante.

La cessione del credito dovrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione di un contratto scritto, preferibilmente tramite scambio di corrispondenza per evitare la registrazione in termine fisso.
Successivamente il cedente dovrà procedere ad effettuare la comunicazione della cessione utilizzando i servizi web disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate a partire dal 13.07.2020 fino al 31.12.2021, utilizzando l’apposito modello predisposto (di cui si allega copia). Ad oggi tale possibilità è consentita solo in via diretta da parte del cedente non essendo ancora attiva la modalità di comunicazione tramite intermediario (si attende un ulteriore provvedimento in merito).

Il cessionario dovrà poi comunicare l’accettazione sempre tramite sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea altresì che sarà necessario attendere un ulteriore provvedimento per poter conoscere le modalità per la comunicazione della cessione degli altri crediti d’imposta richiamati rispettivamente dagli articoli 122 e 125 D.L. 34/2020, ossia il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (60% delle spese del 2020 per un massimo di euro 80.000,00) e del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (60% per un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario). Anche per tali crediti sarà possibile, in luogo dell’utilizzo diretto in compensazione, optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili gli ulteriori provvedimenti che disciplinano le cessioni degli altri crediti.

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