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Amministrazione Srl Credito imposta su commissioni pagamenti con strumenti elettronici
Amministrazione Srl Credito imposta su commissioni pagamenti con strumenti elettronici

Credito d’imposta su commissioni pagamenti con strumenti elettronici

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette la normativa sul credito d’imposta su commissioni pagamenti con strumenti elettronici


Con la risoluzione 48/E/2020 del 31 agosto 2020, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2020 mediante strumenti di pagamento elettronici.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti attività d’impresa, arte e professioni che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro,
  • rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

I prestatori di servizi di pagamento elettronici devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte con le seguenti informazioni:

a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le
operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Si invita pertanto gli esercenti che rispettano i requisiti di cui sopra a trasmettere allo Studio mensilmente l’elenco delle transazioni effettuate su cui poter calcolare il credito spettante da poter indicare in compensazione nel modello f24.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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