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Amministrazione Srl Il Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
Amministrazione Srl Il Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette la circolare sul congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli


L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 111 del 08.09.2020 (c.d. Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli).
Tale congedo prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente di età inferiore a quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo riguarda i periodi di quarantena disposti nel periodo compreso tra il 09.09.2020 (entrata in vigore del D.L. n. 111/2020) ed il 31.12.2020.

La circolare INPS n. 116 del 02.10.2020 indica i requisiti necessari per la fruizione del congedo in oggetto nonché le situazioni di compatibilità/incompatibilità con altre tipologie di assenza relative
all’altro genitore convivente. In particolare, viene precisato che tale congedo:

➢ può essere fruito da entrambe i genitori conviventi ma solo in modalità alternata (non negli stessi giorni);
➢ non può essere fruito se l’altro genitore convivente sia disoccupato o non svolga alcuna attività lavorativa;
➢ può essere fruito solo nel caso in cui entrambe i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal relativo provvedimento.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale; art. 23, D.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del c. 2 del medesimo articolo) e la relativa contribuzione figurativa.
Considerato che nell’articolo 5, comma 3, del D.L. N. 111/2020, si stabilisce che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, nella circolare INPS n. 116/2020 viene specificato che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Il congedo in oggetto può essere fruito esclusivamente in modalità giornaliera e non anche oraria.

La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica mediante i relativi canali disponibili (Portale web INPS, Contact center o Patronati), indicando anche gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena.
Può essere presentata anche per periodi antecedenti la data di presentazione, purché ricadenti nel periodo 09/09/2020 – 31/12/2020.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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