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Amministrazione Srl News Circolare relativa la fatturazione elettronica
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Circolare relativa la fatturazione elettronica

Circolare esemplificativa per quanto concerne la fatturazione elettronica

 

NOVITÀ E CHIARIMENTI


A decorrere dal 1° luglio 2019 sono entrati in vigore i nuovi termini di invio delle fatture immediate e differite.

Il processo di fatturazione si evolve in due momenti distinti, più precisamente, nel momento dell’emissione della fattura e l’invio della stessa al Sistema di Interscambio (SDI).

Il momento dell’emissione della fattura si deve intendere con il momento in cui la fattura viene compilata dall’azienda, e solitamente si vuol coincidere con la data fattura.

Il momento dell’invio allo SDI non sempre coincide con la data di emissione in quanto l’invio della fattura elettronica può avvenire anche successivamente.

Ai fini di una migliore esemplificazione di quanto dettato dal Decreto Crescita si riporta, di seguito, il seguente schema:

Cessione di Servizio


La fatturazione può avvenire:

1) Al momento del completamento del servizio

La fatturazione al momento del completamento del servizio si verifica quando il giorno di completamento del servizio corrisponde alla data fattura.

L’emissione della fattura e l’invio della stessa allo SDI devono avvenire entro 12 giorni dalla data di completamento del servizio (indicato anche come effettuazione dell’operazione).

Nel caso in cui la fattura viene emessa (datata) qualche giorno dopo al completamento del servizio dovrà indicare al proprio interno la data di completamento del servizio.

Si noti, che il momento della decorrenza del termine per l’invio è la data di completamento del servizio.

2) Al momento dell’incasso

La fatturazione al momento dell’incasso, invece, prevede che l’emissione (o la data fattura) e l’invio della stessa allo SDI avvenga entro 12 giorni dal momento dell’incasso.

Nel caso in cui la fattura viene emessa (datata) qualche giorno dopo all’incasso dovrà indicare al proprio interno la data dell’incasso.

Si noti, che il momento della decorrenza del termine per l’invio è la data dell’incasso della prestazione eseguita.

Cessione di Beni

La fattura può essere:

1) Immediata senza DDT

La fatturazione immediata SENZA DDT prevede la corrispondenza tra la data fattura (o data emissione) e la data della vendita, o più precisamente della cessione del bene.

L’emissione della fattura (o anche data della fattura) e l’invio della stessa allo SDI devono avvenire entro 12 giorni dalla data della vendita.

Si noti, che il momento della decorrenza del termine per l’invio è la data della vendita.

2) Immediata con un UNICO DDT

La fatturazione immediata CON UN UNICO DDT si verifica quando la data fattura (o data emissione della fattura) risulti diversa dalla data di cessione del bene (si precisa che la data di cessione del bene o vendita, corrisponde alla data DDT).

L’emissione della fattura deve e l’invio della stessa allo SDI devono avvenire entro 12 giorni dalla vendita del bene.

Si noti, che il momento della decorrenza del termine per l’invio non è la data fattura ma la data di vendita che corrisponderà con la data del documento di trasporto, che dovrà essere indicata nel corpo della fattura.

3) Riepilogativa

In caso di fatturazione riepilogativa (diversi DDT), la data fattura (o data emissione) dovrà corrispondere alla data dell’ultimo DDT emesso nei confronti dello stesso cliente.
L’invio della fattura allo SDI invece, dovrà avvenire tra l’1 e il 15 del mese successivo.

Si ricorda, inoltre, che il 30 giugno 2019 è scaduta la moratoria sull’applicazione di sanzioni per ritardata emissione fattura prevista per il primo semestre di entrata in vigore della fatturazione elettronica. Pertanto le fatture dovranno essere emesse nei tempi sopra indicati per non incorrere a sanzioni.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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