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Amministrazione Srl News Abolizione scheda carburante dal 01 Luglio 2018
Amministrazione Srl News Abolizione scheda carburante dal 01 Luglio 2018

Abolizione scheda carburante dal 01 Luglio 2018

Abolizione della scheda carburante dal 01/07/2018: Amministrazione Srl, eroga servizio di consulenza per la contabilità ordinaria e straordinaria.


La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 per poter beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’acquisto di carburanti da autotrazione. Inoltre, dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante.

Per poter beneficiare della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, con le limitazioni già previste dalla norma per i veicoli ad uso promiscuo, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
b) pagamenti elettronici previsti all’articolo 5 D.lgs. n.82/2005, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifere nonché di buoni.

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO


Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’art. 164 Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciati o carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Rimangono invariate le percentuali di deducibilità in essere.
Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione è pari a:

  • integrale se riferito a un veicolo esclusivamente strumentale o adibito a uso pubblico;
  • nella misura del 20% (80% per agenti e rappresentanti) se riferito a un veicolo di cui all’art. 164, c. 1, lett. b)
  • nella misura del 70% se si tratta di un veicolo concesso in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’impresa o il professionista potrà continuare a pagare in contanti il carburante, ma il costo non potrà essere portato in deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

DETRAZIONE IVA

L’Iva relativa alle spese sostenute per il carburante degli autoveicoli a motore è detraibile qualora il pagamento venga effettuato mediante mezzi di pagamento tracciati o carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale possibilità di detrazione riguarda tutti i mezzi stradali a motore, compresi gli autocarri e potrà essere pari:

  •  integrale se il bene è esclusivamente strumentale, come può esserlo l’autocarro;
  • al 40% dell’importo se il bene è utilizzato promiscuamente nel contesto aziendale o professionale.

L’impresa o il professionista potrà continuare a pagare in contanti il carburante, ma non si potrà beneficiare della detrazione dell’Iva.

SCHEDA CARBURANTE

La legge di Bilancio 2018, con il comma 926, ha abrogato la disciplina della scheda carburante dal 1.07.2018, poiché tale strumento sarà sostituito dalla fattura elettronica che certificherà gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per facilitare tale transizione verso strumenti tracciabili, è stata prevista l’attribuzione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate.

CESSIONI AI PRIVATI

In riferimento agli acquisti effettuati da privati, i dati dei corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non sarà necessaria la certificazione dei corrispettivi relativi agli acquisti di carburante effettuati al di fuori dell’esercizio d’impresa o arte e professione.

Adempimenti per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante anticiperanno al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica (rispetto all’estensione generalizzata al 1° gennaio 2019) per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Tutte le operazioni di cessione di carburante effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, di arti e professioni, andranno documentate con emissione di fattura elettronica in formato Xml inviata attraverso il Sistema di Interscambio, su specifica richiesta da parte dell’acquirente.

Secondo le prime anticipazioni, la fattura elettronica dovrebbe poter essere indirizzata al destinatario soggetto passivo sia indicando un codice destinatario (ID Sdl), sia indicando un indirizzo PEC. Un duplicato informatico della stessa dovrebbe poi essere reso disponibile agli operatori in apposita area autenticata (cassetto fiscale e/o portale fatture e corrispettivi).

Per i privati e per i soggetti in regime forfettario o di vantaggio, si prevede che la fattura messa a disposizione tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate sia l’originale, fermo restando l’obbligo per l’emittente di consegnare al destinatario una copia analogica o elettronica del medesimo documento.

Sempre dal 1° luglio 2018 i distributori di carburante dovranno essere in grado di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori nei confronti dei privati, esonerandone la certificazione.

Pertanto, con cadenza giornaliera, entro le ore 24.00 del giorno successivo, andranno trasmessi telematicamente i dati delle cessioni di carburante a privati consumatori effettuate nel corso della giornata precedente; con lo stesso tracciato saranno comunicate le informazioni necessarie ad alimentare il registro di carico e scarico, detto UTF.

Con ulteriore provvedimento dell’Agenzia Entrate saranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, oltre alle modalità per garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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